Art. 20.
(Funzione sanzionatoria).

      1. Nell'esercizio della funzione sanzionatoria, l'Autorità fissa norme in ordine:

          a) alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio consultoriale, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei provvedimenti delle Autorità regionali di cui all'articolo 22 o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio consultoriale;

          b) alle richieste di informazioni o a quelle connesse alla effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non sono veritieri.